ACCORDO DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE (art.12)
L'11 dicembre 2014 è entrata in vigore la semplificazione in materia di separazione o divorzio, che permette di separarsi o divorziare in maniera consensuale senza obbligo di rivolgersi ad avvocati o tribunali, ma semplicemente mediante un accordo da stipulare davanti al Sindaco, quale Ufficiale di Stato civile.
A tutte le coppie che sono d'accordo per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, l'art. 12 del Decreto legge 132/2014 convertito in Legge 162/2014 offre un'alternativa rapida ed economica che consente di addivenire alla separazione, allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio o alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, davanti al Sindaco, quale Ufficiale di Stato civile, o suo delegato.
Rispetto alla separazione e ai divorzi di natura giudiziale, la procedura davanti all'ufficiale di stato civile è rivolta, in via esclusiva, a tutte quelle coppie che:
Per avviare il procedimento occorre presentare le dichiarazioni congiunte dei coniugi ed eventuale altra documentazione necessaria, allegando copia di documento di identità valido, al Sindaco o suo delegato, del Comune di residenza di uno dei coniugi, o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, volta al raggiungimento di un accordo di:
Si precisa che per poter presentare domanda di divorzio occorre:
Durante il procedimento e/o all'atto della stipula dell'accordo, i coniugi possono farsi assistere da uno o più avvocati, quale facoltà e non obbligo.
Prendere l'appuntamento
Per avviare la procedura occorre rivolgersi all'ufficiale di stato civile, del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune in cui è stato iscritto o trascritto il matrimonio, di persona o per telefono per richiedere informazioni e/o presentare la documentazione occorrente e fissare un appuntamento per il giorno dell'accordo.
Sottoscrizione dell'accordo
Il giorno concordato, l'ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio, secondo le condizioni pattuite. In loco sarà compilato e sottoscritto l'accordo, nonché fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso, non prima però di 30 giorni.
Conferma dell'accordo
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per confermare l'accordo.
I 30 giorni sono richiesti dalla normativa ai fini di un eventuale ripensamento e valutazione degli effetti dell'accordo stipulato. La mancata comparizione nel giorno ed orario concordati equivale a mancata conferma dell'accordo. In tal caso occorrerà avviare eventualmente una nuova procedura.
Il procedimento prevede un costo di Euro 16 da versare all'atto della firma dell'accordo davanti all'ufficiale di stato civile con pagamento tramite bancomat.
L'accordo è immediatamente efficace nel caso in cui i coniugi intendano modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate.
Nei casi di separazione e divorzio, l'efficacia si avrà con la conferma, dopo un minimo di 30 giorni dalla firma, dell'accordo. Indipendentemente dalla data di conferma gli effetti decorreranno dalla data dell'accordo.
Per informazioni occorre presentarsi di persona oppure telefonare, direttamente agli ufficiali di stato civile.
ACCORDO MEDIANTE NEGOZIAZIONE ASSISTITA DAVANTI ALL’AVVOCATO (art. 6)
In mancanza dei requisiti previsti per accedere al procedimento davanti all'Ufficiale di Stato Civile (art. 12), i coniugi possono avvalersi del procedimento mediante convenzione di negoziazione assistita (ex art. 6 legge 162/2014), ovvero possono decidere consensualmente di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, mediante la sottoscrizione di un accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
L’accordo, a cura degli avvocati, deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per l'acquisizione del relativo nulla osta, qualora non ci siano figli, o autorizzazione in presenza di figli. In quest'ultimo caso, il Tribunale lo autorizza quando lo ritiene rispondente all’interesse dei figli, altrimenti lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del Tribunale che fissa, entro i trenta giorni successivi, la comparizione delle parti.
Una volta acquisito il nulla osta o l'autorizzazione dal Tribunale, l'originale o la copia certificata dell'accordo deve essere trasmesso congiuntamente, disgiuntamente, o anche da un solo avvocato (circolare Ministero dell'Interno 6/15) entro 10 giorni (a pena di sanzione) al Comune in cui è iscritto o trascritto il matrimonio.
La consegna può avvenire:
È disponibile nella sezione Modulistica fac-simile di lettera di trasmissione e il modulo per la rilevazione obbligatoria dei dati inerenti separazioni e divorzi.
Ricevuto l'accordo l'Ufficiale di Stato Civile procede alla sua trascrizione nei registri di Stato Civile e ai conseguenti adempimenti previsti dalla legge.
Riferimenti normativi:
Ufficio di riferimento:
Ufficio di Stato Civile – VIA SEtTEMBRINI N.21 52041 BADIA AL PINO
Tel. 0575-445313
Fax 0575-445341
E-mail: